(b) L’impresa deve essere, a condizione che, se la sentenza o ordine o parte di esso si afferma o che il ricorso è ritirata o revocata, la parte condannata a pagare devono pagare l’importo della sentenza o l’ordine, o la parte di esso, per cui la sentenza o l’ordinanza si afferma, come è stato inserito, dopo il ricevimento della remittitur, insieme con eventuali interessi maturati, in attesa dell’appello e l’entrata del remittitur, e i costi che possono essere assegnati contro il ricorrente in sede di ricorso. Questa sezione non si applica nei casi in cui il denaro da pagare è nella custodia effettiva o costruttiva del tribunale; e tali casi sono disciplinati, invece, dalle disposizioni della Sezione 917.2 . L’impegno è pari al doppio dell’importo della sentenza o dell’ordinanza, a meno che non sia stato emesso da un fideiussore ammesso, nel qual caso è pari a una volta e mezza l’importo della sentenza o dell’ordinanza. La responsabilità dell’impresa può essere eseguita se la parte condannata al pagamento non effettua il pagamento entro 30 giorni dal deposito del mandato da parte del giudice del riesame.