28 ottobre 1701
WILLIAM PENN, proprietario e Governatore della provincia della Pennsylvania e territori thereunto appartenenti, A tutti i quali questi regali devono venire, invia saluto. MENTRE il re CARLO II, con le Sue Lettere Brevetti, sotto il Gran Sigillo d’Inghilterra, che porta Data il Quarto giorno di marzo, nell’anno Milleseicentottantuno, fu gentilmente lieto di dare e concedere a me, e ai miei eredi e Assegnatari per sempre, questa Provincia della Pennsylvania, con diversi grandi Poteri e giurisdizioni per il suo Governo bene.
E CONSIDERANDO CHE il fratello più caro del Re, GIACOMO Duca di YORK e ALBANY, ecc. con le sue opere di Feoffment, sotto la sua mano e sigillo debitamente perfezionato, che porta data il ventiquattresimo giorno di agosto, Milleseicentottantadue, ha concesso a me, miei Eredi e Assegnatari, tutto quel tratto di terra, ora chiamato i Territori della Pennsylvania, insieme con poteri e giurisdizioni per il buon governo della stessa.
E MENTRE per l’Incoraggiamento di tutti gli uomini Liberi e Fioriere, che potrebbero essere interessati in detto territorio nella Provincia, e per il buon Governo di essa, io, l’ha detto WILLIAM PENN, nell’Anno Mille seicento Ottanta e Tre, per me, i miei Eredi e aventi causa, fatto di sovvenzione e di confermare a tutti gli uomini Liberi, Fioriere e Avventurieri ivi, subacquei, di Libertà, di Franchising e di Proprietà, come ha detto Grant, il diritto, Il TELAIO del Governo della Provincia di Pennsylvania, e Territori per esso appartenenti, in America, potrebbe apparire; quale Carta o Cornice che si trova in alcune parti di esso, non così adatto alle attuali circostanze degli abitanti, è stato nel terzo mese, nell’anno Millesettecento, consegnato fino a me, da sei parti di sette dei Liberi di questa provincia e territori, in Assemblea generale si è riunito, Disposizione in detto Carta, a tal fine e scopo.
E MENTRE ero poi lieto di promettere, Che avrei ripristinare la suddetta Carta a loro ancora una volta, con le necessarie modifiche, o in luogo di esso, dare loro un altro, più adatto a rispondere alle attuali circostanze e le condizioni dei detti abitanti; che hanno ora, dai loro rappresentanti in Assemblea generale si sono riuniti a Philadelphia, mi ha chiesto di concedere.
SAPPIATE DUNQUE che per l’ulteriore Benessere e buon Governo di detta Provincia, e Territori; e in Virtù di Diritti e Poteri prima citato, io, l’ha detto William Penn fare dichiarare, grant e confermare, a tutti gli uomini Liberi, Fioriere e Avventurieri, e gli altri Abitanti di questa Provincia e i Territori, le seguenti Libertà, Franchigie e Privilegi, per quanto è in me sta per essere tenuto divertito e tenuto, da uomini Liberi, Fioriere e Avventurieri, e gli altri Abitanti della e nella suddetta Provincia e Territori per esso allegato, per sempre.
PRIMO
PERCHÉ nessun Popolo può essere veramente felice, anche se sotto il più grande godimento delle Libertà civili, se ridotto della Libertà della loro Coscienza, per quanto riguarda la loro Professione religiosa e il Culto: E Dio Onnipotente è l’unico Signore della coscienza, Padre delle Luci e degli Spiriti; e l’Autore così come oggetto di ogni conoscenza divina, la fede e il culto, che solo doth illuminare le menti, e convincere e convincere la comprensione delle persone, Io concedo e dichiaro, Che nessuna persona o Persone, che abitano in questa Provincia o Territori, che confessare e riconoscere un Dio onnipotente, il Creatore, Sostenitore e Sovrano del Mondo; e professarsi obbligati a vivere tranquillamente sotto il Governo civile, sarà in ogni caso molestato o pregiudicato, nella sua Persona o nella sua Proprietà, a causa della sua persuasione o Pratica coscienziosa, né essere costretti a frequentare o mantenere qualsiasi culto religioso, Luogo o Ministero, contrario alla sua Mente, o a fare o subire qualsiasi altro Atto o Cosa, contrario alla loro Persuasione religiosa.
E che tutti quelli che professano di credere in Gesù Cristo, il Salvatore del Mondo, deve essere in grado, nonostante la altre Convinzioni e le Pratiche in Punto di Coscienza e di Religione) per la pubblicazione di questo Governo, a qualsiasi titolo, sia legislative e executively, lui o hanno promettendo solennemente, quando legittimamente richiesto, la Fedeltà al Re come Sovrano, e di Fedeltà al Proprietario e al Governatore, e prendendo il si Attesta come ora stabiliti dalla Legge, al Nuovo Castello, nell’Anno Mille e settecento, il diritto, un Atto di dirigere le Attesta di più Ufficiali e Ministri, come ora modificato e confermato questa presente Assemblea.
II
PER il buon governo di questa Provincia e Territori, ci sarà un’Assemblea annuale scelta, dai suoi Uomini Liberi, per essere composta da quattro Persone di ogni Contea, di maggior Nota per Virtù, Saggezza e Capacità, (o di un numero maggiore in qualsiasi momento. come il Governatore e l’Assemblea concorderanno) il primo giorno di ottobre per sempre; e siederà il Quattordicesimo Giorno del Mese, a Filadelfia, a meno che il Governatore e il Consiglio, per il Momento, vedremo Causa di nominare un altro Luogo all’interno di detta Provincia o territorio di Cui Assemblea ha il Potere di scegliere un Altoparlante e di altri suoi Ufficiali, e deve essere Giudici delle Qualifiche e delle Elezioni dei Membri del loro gruppo; sedersi su di loro Aggiornamento; nominare i Comitati; la preparazione delle Fatture per passare in Legge; sotto accusa i Criminali, e di ricorso Rimostranze; e avrà tutti gli altri Poteri e Privilegi di un’Assemblea, secondo i Diritti dei Sudditi nati liberi d’Inghilterra, e come è usuale in qualsiasi delle Piantagioni del Re in America.
E se una Contea o Contee, rifiuteranno o trascureranno di scegliere i loro rispettivi Rappresentanti come sopra, o se scelti, non si riuniranno per servire in Assemblea, coloro che sono così scelti e incontrati, avranno il pieno Potere di un’Assemblea, in modo così ampio come se tutti i Rappresentanti fossero stati scelti e incontrati, a condizione che non siano meno di due terzi dell’intero numero che dovrebbe incontrarsi.
E che le Qualifiche di Elettori ed Eletti, e tutte le altre Materie e tutte le Cose relative alle Elezioni dei Rappresentanti di servire in Assemblee, anche se non qui espressa soprattutto, deve essere e rimanere una Legge di questo Governo, fatto a New-Castello dell’Anno mille settecento, il diritto, Un Atto di accertare il Numero dei Membri dell’Assemblea, e di regolamentare le Elezioni.
III
CHE i Liberi in ogni rispettiva contea, al momento e luogo di riunione per eleggere i loro rappresentanti a servire in Assemblea, possono tutte le volte che ci deve essere occasione, scegliere un doppio numero di persone da presentare al Governatore per Sceriffi e Coroner per servire per tre anni, se così a lungo si comportano bene; di cui rispettive Elezioni e Presentimenti, il Governatore deve nominare e della commissione, uno per ciascuno di tali Uffici, al Terzo Giorno successivo a tale Presentazione, o, altrimenti, il Primo nome in tale Presentazione, per ogni Ufficio, come sopra indicato, deve riposare e servire in Ufficio che per il Tempo prima di limitate rispettivamente; e, in Caso di Morte o di Default, come per i posti Vacanti devono essere forniti dal Governatore, per servire alla Fine di detto Termine.
SEMPRE PREVISTO, che se i detti Liberi devono in qualsiasi momento trascurare o rifiutare di scegliere una persona o persone per uno o entrambi i suddetti uffici, allora e in tal caso, le persone che sono o saranno nei rispettivi uffici di Sceriffi o Coroner, al momento dell’elezione, vi rimarranno, fino a quando non saranno rimossi da un’altra elezione come sopra.
E che i Giudici delle rispettive Contee devono o possono nominare e presentare al Governatore tre persone, per servire come Impiegato della Pace per la suddetta Contea, quando c’è un posto vacante, uno dei quali il Governatore deve commissionare entro dieci giorni dopo tale presentazione, oppure il Primo nominato deve servire in detto Ufficio durante il buon comportamento.
IV
CHE le leggi di questo governo devono essere in questo Stile, vale a dire. Dal Governatore, con il consenso e l’approvazione dei Liberi in Assemblea generale si è riunito; e sarà, dopo la conferma da parte del Governatore, immediatamente registrato nel Rolls Ufficio, e conservato a Philadelphia, a meno che il Governatore e l’Assemblea non si accordano per nominare un altro luogo.
V
CHE tutti i criminali hanno gli stessi Privilegi dei Testimoni e del Consiglio come i loro Procuratori.
VI
CHE nessuna persona o le persone devono o possono, in qualsiasi momento in seguito, essere obbligati a rispondere a qualsiasi reclamo, questione o cosa di sorta, in materia di proprietà, davanti al Governatore e Consiglio, o in qualsiasi altro luogo, ma nel corso ordinario della giustizia, a meno che i ricorsi al riguardo non siano in seguito
VII
CHE nessuna Persona all’interno di questo Governo, dovrà essere autorizzati dal Governatore per mantenere un normale Taverna o Casa di Intrattenimento Pubblico, ma che non sono i primi raccomandato a lui, sotto le Mani dei Giudici dei rispettivi Paesi, firmato a Corte aperta; che i Giudici sono e sono qui autorizzati, di sopprimere e di vietare a qualsiasi Persona, tenendo Pubblico di Casa, come detto sopra, al momento del loro comportamento scorretto, su tali Sanzioni che la Legge accorda o sono diretti, e di raccomandare altri di volta in volta, come si vedrà Occasione.
VIII
SE qualcuno, per Tentazione o Malinconia, distruggerà se stesso; la sua Proprietà, reale e personale, nonostante discenda alla Moglie e ai Figli, o alle Relazioni, come se fosse morto di morte naturale; e se qualcuno sarà distrutto o ucciso da Vittime o Incidenti, non ci sarà Perdita al Governatore a causa di ciò.
E nessun atto, legge o Ordinanza di alcun tipo, in qualsiasi momento in seguito, sarà fatto o fatto, per alterare, modificare o diminuire la forma o l’effetto della presente Carta, o di qualsiasi Parte o clausola in essa, contraria al vero intento e significato della stessa, senza il consenso del Governatore per il momento, e sei parti di sette dell’Assemblea si sono riunite.
MA poiché la Felicità dell’Umanità dipende tanto dal Godimento della Libertà delle loro Coscienze come detto sopra, con la presente dichiaro solennemente, prometto e concedo, per me, miei Eredi e Assegnatari, che il Primo Articolo di questa Carta relativo alla Libertà di Coscienza, e ogni Parte e Clausola in esso, secondo il vero Intento e Significato della stessa, sarà conservato e rimarrà, senza alcuna modifica, inviolabile per sempre.
E, INFINE, io, l’ha detto William Penn, Proprietario e il Governatore della Provincia di Pennsylvania, e Territori per esso appartenenti, per me, i miei Eredi e aventi causa, hanno solennemente dichiarato, concesso e confermato, e non con la presente dichiara sotto la propria responsabilità, grant e confermare Che né io, i miei Eredi o aventi causa, devono procurarsi o di fare qualsiasi Cosa o Cose per le quali la Libertà in questa Carta contenute ed espresse, né Parte di esso, deve essere violato o rotto: E se qualsiasi cosa deve essere procurato o fatto, da qualsiasi persona o persone, contrariamente a questi Regali, essa deve essere ritenuta di alcuna forza o effetto.
IN TESTIMONIANZA di ciò, ho detto William Penn, a Filadelfia in Pennsylvania, hanno fino a questo presente Carta delle Libertà, impostare la mia mano e ampio sigillo, questo ventottesimo giorno di ottobre, nell’anno di nostro Signore Millesettecentouno, essendo il tredicesimo anno del regno di re GUGLIELMO il Terzo, su Inghilterra, Scozia, Francia e Irlanda, ecc. e il Ventunesimo Anno del mio Governo.
E NONOSTANTE la Chiusura e la Prova di questo presente statuto, tra cui, come detto sopra, credo opportuno aggiungere il seguente Condizione sacrifizi, come Parte della stessa, Che è a dire, Che nonostante qualsiasi Clausola o Clausole nella suddetta Carta, obbligando la Provincia e i Territori di unirsi nella Legislazione, sono contenta, e dichiaro che, se i Rappresentanti della Provincia e dei Territori non di seguito accetta di unirsi per la Legislazione, e che lo stesso deve essere simboleggiata da me, o il mio Vice, in Assemblea aperta, o altrimenti da sotto le Mani e Le guarnizioni dei Rappresentanti, per il Momento, della Provincia e dei Territori, o la maggior Parte di loro, in qualsiasi Momento, entro Tre Anni dalla Data del presente contratto, che, in tal Caso, gli Abitanti di ciascuna delle Tre Contee di questa Provincia, non deve avere meno di Otto Persone per rappresentare in Assemblea, per la Provincia; e gli Abitanti del Comune di Filadelfia (quando il detto Comune è costituita) Due Persone per rappresentare in Assemblea; e gli abitanti di ogni Contea nei Territori, avrà come molte persone a rappresentarli in una distinta Assemblea per i Territori, come sarà da loro richiesto come sopra.
NONOSTANTE che la Separazione della Provincia e dei Territori, nel Rispetto della Normativa in materia, dichiaro di promettere, concedere e dichiara Che gli Abitanti di entrambi Provincia e Territori, sono separatamente godere di tutte le altre Libertà, Privilegi e Benefici, concessi congiuntamente a loro in questa Carta, qualsiasi Legge, Uso o consuetudine di questo Governo finora fatto e praticato, o di qualsiasi Legge, e passato da questa Assemblea Generale, al Contrario del presente contratto, in deroga.
WILLIAM PENN.
QUESTA CARTA DEI PRIVILEGI viene letta distintamente in Assemblea; e il tutto e ogni Parte di esso, essendo approvato e accettato, da noi, riceviamo per fortuna lo stesso dal nostro Proprietario e Governatore, a Filadelfia, questo ventottesimo giorno di ottobre, Millesettecentouno. Firmato a nome e per ordine dell’Assemblea,
EDWARD SHIPPEN,
PHINEAS PEMBERTON,
SAMUEL CARPENTER,
GRIFFITH OWEN,
CALEB PUSEY,
THOMAS STORY,
Consiglio proprietario e Governatore.
DOCUMENTI STORICI
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